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Archivio per la categoria ‘Primo piano’

Genova Diaz: una sentenza importante sebbene molto tardiva.

Ci sono voluti undici anni per avere una sentenza definitiva sugl’ incresciosi fatti dell’ assalto e l’ ignobile pestaggio alla scuola Diaz durante i concitati giorni del G8 di Genova. Analizzando il percorso con cui è arrivata ci fa comprendere ancora una volta le lungaggini, la poca efficienza e la scarsa credibilità della Giustizia italiana.

La Corte Suprema della Cassazione ha confermato il verdetto precedente del 2010 che aveva pronunziato la Corte di Appello ligure e che aveva ribaltato il giudizio in primo grado dove i vertici delle forze dell’ ordine erano stati tutti incredibilmente assolti.

I commenti in queste ore sono stati i più disparati: di massimo rispetto verso la Magistratura, di esaltazione, ( a Roma è stata addiruttura organizzato un incontro per festeggiare ) ma anche di perplessità poichè non rende totale Giustizia alle vittime.

Qui sotto inserisco il capitolo per intero ” Genova Days ” del mio libro di testi e immagini Personal Observations e che ripercorre gl’ avvenimenti di quei giorni del luglio 2001.

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Senza alcuna ombra di dubbio i giorni che vanno dal giovedì 19 alla domenica del 22 luglio 2001 sono stati tra i più ignominiosi della Storia della Repubblica italiana. Un escalation di violenza in cui il bilancio poteva essere più pesante e dove le incolpazioni sono da dividersi tra tutti. Stato, forze dell’ ordine che si trovarono impreparati davanti ad un evento dalla valenza così straordinaria, municipalità, ambientalisti, Black Bloc e dimostranti. Fin dalla scelta della città, Genova sembrò completamente inadatta per ospitare un importante sessione di incontri tra i Grandi della Terra, i quali secondo il governo italiano necessitavano di imponenti servizi di coordinamento civili e militari per garantirne la sicurezza durante lo svolgimento.

La topografia del capoluogo ligure mostra che il tessuto urbano non ha una grandissima espansione. Il centro è angusto mentre alle spalle le colline sono sovrastanti e pertanto sbarrano le vie di fuga. Se poi viene istituita un area “ off limits “ con grate di ferro alte tre metri, tombini saldati e barriere di container è palese che per molti sembrò una restrizione alla libertà e quindi era facile prevedere che ci sarebbero stati dei disordini. Lo stesso Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri da pochi mesi, durante un sopralluogo organizzativo confermò queste preoccupazioni sottolineando che l’ indicazione di Genova era stata designata dall’ esecutivo precedente e quindi era oramai troppo tardi per inventare soluzioni immediate e alternative.

Il movimento dei No – Global, più comunemente chiamato “ Popolo di Seattle “, si era stato formato alla fine del 1999 ed aveva aumentato sensibilmente il numero dei consensi e nel frattempo in Italia gli anarchici avevano ripreso ad esternare il proprio disappunto. Si viveva un declino dell’ ideologia di sistema, le crisi sociali erano evidenti e una parte del mondo della cultura manifestava una certa insofferenza per l’ Italia clericale. Ci si preparava con scetticismo alla nascita dell’ Euro e diverse erano le correnti di pensiero che sostenevano con tenacia il ripristino dell’ effettiva emancipazione dei mercati economici attraverso una politica di deregolamentazione. Una sfida in comune organizzata sulla collaborazione reciproca tra centinaia di gruppi, associazioni di carattere nazionale, studentesche e ambientaliste ma disapprovato da alcuni di non avere molto realismo politico e poco spessore morale se al suo interno si potevano nascondere delle frange eversive in grado di sobillare la violenza. Nonostante il propugnare l’ uguaglianza dei diritti, la globalizzazione è diventata un processo a cui difficilmente si potrà tornare indietro ed impone la graduale riduzione d’ intervento dei singoli governi nell’ economia mondiale, allargando così il divario tra i paesi ricchi e quelli poveri con l’ accrescimento del potere plutocratico alle multinazionali.

Se la manifestazione del giovedì scivolò via senza intoppi, escluso qualche sporadica tensione, invece il peggio doveva ancora arrivare. Il fuggifuggi dei cittadini, la serrata totale degl’ esercizi commerciali e delle banche ne erano la conferma mentre le polemiche televisive, le dietrologie dei partiti, le minaccie via web nelle chat più intransigenti e gl’ allarmi bomba facevano presagire una situazione in caduta irreversibile. Numerosi cortei oramai erano stati programmati e la chiusura della frontiera italo – francese, che aveva l’ intento di respingere i facinorosi, non dette i frutti sperati.

Lo stesso successe per il tentativo di autorizzare marce considerate tranquille e non consentire quelle che venivano definite pericolose. Nella mattinata i manifestanti iniziarono a radunarsi, ognuno con la sua forma di protesta e all’ ora di pranzo si registrarono i primi incidenti. Corso Torino, Via Caffa, Via Tomelaide, Piazza Danovi, Corso Buenos Aires, via Crimea e intorno al carcere di Marassi divennero teatro per un susseguirsi di provocazioni che sfociarono in sassaiole, auto in fiamme, barricate e cariche dei battaglioni della polizia. Un clima surreale e l’ impotenza da parte di quelli che erano rimasti a casa travolse Genova oramai avviluppata dalla nebbia pungente dei gas lacrimogeni. I reparti delle forze dell’ ordine agivano senza una tattica precisa dovuta ad inesattezze di valutazione mentre le comunicazioni radio con la Questura non sempre erano perfette. Il caos regnava totale,  il sangue cominciava a scorrere e le strade erano piene di una collera che urlava sempre più forte.

Ma l’ apice si verificò in Piazza Alimonda con la morte di Carlo Giuliani, 23 anni, freddato dai colpi di pistola dell’ ausiliario Mario Placanica. Una tragedia che marchierà per sempre la storia dei summit del G8. Il giovane cessò di vivere nell’ atto di lanciare un estintore contro un “ defender “ dei carabinieri che era rimasto bloccato da un cassonetto della spazzatura mentre stava subendo la furia di un gruppo di estremisti.

La camionetta aveva preso parte all’ assalto del dodicesimo Battaglione Sicilia che voleva colpire sul fianco la marcia delle Tute Bianche, le quali probabilmente avevano l’ intenzione di violare la zona rossa. Erano le cinque e mezza del pomeriggio e la dinamica si svolse in maniera così repentina che non ci fu il tempo e il modo di evitarla. Poi la jeep riuscì a disincagliarsi e passò per ben due volte sopra il corpo esanime disteso sul selciato. La notizia fece il giro del mondo e dentro il Palazzo Ducale alcune riunioni vennero temporaneamente sospese mentre i servizi degli accordi politici finirono in secondo piano nelle edizioni dei telegiornali della sera.

Nella giornata di sabato la solidarietà per la morte del giovane e l’ impatto emotivo sull’ opinione pubblica fecero affluire trecentocinquantamila persone che parteciparono alla grande manifestazione sul lungomare, la quale doveva concludersi nella zona della Fiera. Però ancora una volta il buonsenso da ambo le parti non riuscì a prevalere. La spirale dell’ odio riprese il sopravvento, oramai era guerra aperta. Il corteo si spezzò in due enormi tronconi, dai quali scapparono gente disarmata e con famiglia per evitare di essere coinvolti negli scontri collettivi. Durante la notte si consumò l’ ultimo atto di violenza che venne imposto con un ordine dall’ alto. L’ irruzione di trecento agenti nella scuola Diaz, sede provvisoria del Genoa Social Forum, è un palese tentativo di massacro e di vendetta, peraltro svolto alla cieca, con prove simulate per giustificarlo e messo in atto solamente su un centinaio di innocenti che comprendevano diversi stranieri. Persino i soprusi e le angherie avvenuti nella caserma di Bolzaneto ribadiscono che i metodi usati dalla polizia non erano certamente conformi ai principi teorici e pratici della democrazia. Sistemi ambigui, che possiamo definirli vicini a quelli dell’ epoca del fascismo e finiscono per compromettere l’ immagine e l’ etica di un organo del potere esecutivo dello Stato.

E’ trascorso più di un decennio da quei convulsi giorni e in questo tempo si è scritto, detto e deplorato con tanta acrimonia. La Giustizia ha svolto lentamente il suo corso e le sentenze dei processi hanno confermato nei vari gradi le responsabilità degli elementi in divisa e di qualche vertice ma numerosi sono i procedimenti archiviati per l’ impossibilità di identificare le persone implicate. Anche dei dimostranti sono stati condannati con l’ imputazione di saccheggio e distruzione. Per i fatti della Diaz in primo grado il Tribunale ha assolto i capi della Mobile, del Servizio della Centrale, i vicedirettori dell’ Ucigos e altri funzionari che durante il dibattimento avevano alzato un impenetrabile cortina di omertà negando così evidenti responsabilità.

Dopo l’ istanza da parte della Procura, l’ appello del 2010 ha ribaltato la sentenza precedente. La Corte di Genova reputò gl’ imputati tutti colpevoli anche se alcune pene  vennero considerate lievi e non corrispondenti a quello che aveva chiesto l’ accusa. Venticinque saranno le condanne per complessivi novantotto anni di reclusione. Nel luglio 2012 la Suprema Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva questo giudizio e potrebbe costringere alcuni dirigenti a lasciare gli incarichi. Una sentenza che gran parte dell’ ambiente politico italiano ha definito “ importante ma che non restituisce una completa giustizia “.

Mario Placanica ha chiuso con l’ Arma ed è stato congedato. Dopo un periodo di riposo adesso lavora come impiegato all’ Ufficio del Catasto di Catanzaro. Indagato assieme al collega Filippo Cavataio le differenti giurie, compresa quella della Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo, hanno sancito che agì per legittima difesa e conseguentemente è stato prosciolto. Però il ritorno alla normalità per l’ ex carabiniere si sta rivelando più difficoltoso del previsto e per diverse volte è salito sulla ribalta della cronaca. Prima per uno strano incidente di auto, poi per delle minacce di morte ricevute da ignoti. In un secondo tempo è stato sottoposto ad intercettazioni telefoniche e che sono state pubblicate da un settimanale milanese. In esse raccontava di avere seri problemi psicologici dovuti alla vicenda che gli era accaduta, di dover ricorrere giornalmente a dosi di antidepressivi e di soffrire di idee suicidarie. Nella primavera del 2009 il Placanica è stato inquisito dalla Procura della Repubblica calabrese con la grave accusa di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della figlia dell’ ex convivente, la quale in precedenza aveva sporto denuncia. Insomma, quella tragica settimana di luglio gli ha sicuramente cambiato la vita.

Carlo Giuliani ha pagato carissimo per il fatto di essersi trovato al posto sbagliato nel momento inopportuno, ma soprattutto per una certa sprovvedutezza e follia che talvolta sono proprie della gioventù. Cercare di farne un eroe e altresì un martire è francamente eccessivo da qualsiasi punto di vista si guardi la questione poiché la violenza non è mai giustificata.

Per motivi diversi alcuni anni dopo sono tornato a Genova. E’ sempre bella, imperiosa, affacciata sull’ immensità del mare scuro con i palazzi nobiliari restaurati. Le parole di Paolo Conte si dissolvono nello zefiro di ponente…..” Genova ha i giorni tutti uguali, i gamberoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrise “. Delle rabbie antiche non rimane che uno sbiadito ricordo e una targa alla memoria.

In un carruggio una scritta rossa campeggiava su di un muro d’ ardesia.

Hanno ammazzato Carlo……..Carlo vive.

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IMU: gli sconti ( doppi ) per i coniugi.

Un altro articolo in tempo di pagamenti e dichiarazioni Imu.

Scritto a firma di Fabrizio Poggiani.

Per maggiori informazioni e approfondimenti  visitare i siti di Pmi Microsoft e Ipsoa Editore.

I diritti sono riservati.

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Aliquote ridotte e detrazioni per l’abitazione principale nel caso in cui la coppia non sia separata. Agevolazioni applicabili sugli immobili in comuni diversi.

Casa «al mare» con agevolazioni Imu. Questa una delle tante incongruenze delle numerose disposizioni che vanno a comporre la disciplina relativa all’imposta municipale (Imu), applicata in via sperimentale a partire da quest’anno, ai sensi del dl n. 201/2011.

Abitazione principale.

Come più volte indicato, anche l’abitazione principale e le relative pertinenze restano incise dal tributo, dovendo considerare tale la sola unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» del possessore e del proprio nucleo familiare, ovvero dove detti soggetti dimorano e risiedono (a sostegno, Assonime, circ. 14/2012, § 5).

Il comma 2, del dl 201/2011 dispone ulteriormente che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi «_ situati nel territorio comunale…», le agevolazioni (aliquota ridotta, detrazione base e maggiorazione) si applicano per un solo immobile, nel rispetto del principio che detta abitazione è costituita da una sola unità immobiliare.

Di conseguenza, il contribuente non potrà applicare le agevolazioni citate per più di una unità, al fine di combattere le manovre elusive tese a raddoppiare i bonus, se collocate nel medesimo comune.

? ?IMU: alcune criticità

?Agevolazioni

?Doppio «bonus» per i coniugi proprietari di immobili situati in comuni diversi, se residenti e dimoranti nelle stesse unità

Coadiuvanti agricoli?

?Spettano franchigia, riduzioni e coefficiente moltiplicatore «110»

Dichiarazione?

?Presentazione «opportuna» per le unità possedute al 1° gennaio 2012

Ma in presenza di unità immobiliari collocate su comuni diversi, dove i coniugi proprietari e «non» legalmente separati dimorano e risiedono, le agevolazioni raddoppiano, rendendosi applicabili le stesse in entrambi gli immobili. È il caso in cui Tizio è proprietario al 100% di una civile abitazione a Firenze e il coniuge è proprietario al 100% di una civile abitazione a Forte dei Marmi, dove gli stessi, rispettivamente, dimorano e risiedono.

Coadiuvanti e cooperative agricole

Nell’ambito del comparto agricolo è ricorrente il caso in cui il proprietario di terreni agricoli è un familiare (padre, madre o fratello) dell’imprenditore, non dotato di partita Iva (quindi non opera in maniera «professionale») ma è, comunque, iscritto nella previdenza agricola, come coadiuvante (collaboratore) del produttore agricolo.

In tal caso, nonostante la fattispecie non sia stata presa in considerazione nemmeno dalla recente prassi ministeriale (ministero delle finanze, circ. 3/Df/2012 § 4.3 e 7.2) si ritiene che, nel rispetto delle disposizioni che richiedono il possesso e la conduzione diretta e che fanno riferimento alla qualifica generica di «coltivatore diretto», allo stesso si renda applicabile il coefficiente moltiplicatore ridotto (110) in luogo di quello ordinario (135) e siano spettanti la franchigia (6 mila euro) e le riduzioni modulate del tributo (fino a 32 mila euro).

Con riferimento alle cooperative agricole di conduzione, si ritiene che le unità abitative, concesse in uso ai propri dipendenti, nel rispetto della lettera f), comma 3-bis, dell’art. 9, dl n. 557/1993, si possono sicuramente qualificare come fabbricati rurali strumentali, rendendosi applicabile l’aliquota ridotta dello 0,2% e, se collocate in territori comunali prevalentemente montani, la totale esenzione dal tributo (ministero delle finanze, circolare 3/Df/2012 § 7.3).

Enti non commerciali

Per gli enti non commerciali sono operanti anche le disposizioni inserite nell’articolo 91-bis del dl n. 1/2012 le quali, in estrema sintesi, riconoscono l’esenzione da tributo per gli immobili utilizzati in attività esercitate «_ con modalità non commerciali_». Tale situazione è facilmente applicabile in presenza di un fabbricato al cui interno sono esercitate sia attività istituzionali, sia attività commerciali con separato accatastamento delle porzioni, mentre la situazione si complica se non è presente una precisa suddivisione delle porzioni, ai fini catastali, con la necessità di dover ricorrere a una ripartizione «fai-da-te» delle diverse sezioni, mediante specifica attestazione, escludendo dall’esenzione la porzione destinata all’esercizio di attività commerciali.

La disposizione deve essere coordinata con l’ulteriore agevolazione che prevede l’esenzione da applicazione del tributo per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da «E/1» a «E/9» (immobili a destinazione particolare), con la conseguenza che resta incerto se, per esempio, in presenza di costruzioni destinate a particolari esigenze pubbliche e collocati in categoria «E/3», si debba dare priorità alla categoria o allo «stato di fatto», scorporando l’eventuale porzione destinata all’esercizio delle attività commerciali.

Ristrutturazioni edilizie

Come indicato dal comma 6, dell’art. 5, dlgs n. 504/1992, richiamato dall’art. 13, dl n. 201/2011 in caso di interventi consistenti sul fabbricato (demolizione e ricostruzione, recupero edilizio e quant’altro) la base imponibile è «_ costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile (_) fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato _» (ministero delle finanze, circolare 3/Df/2012 §4).

Sul punto, posta la difficoltosa determinazione del valore (§ 4.4 della circolare 3/Df/2012), resta paradossale l’applicazione di tale determinazione della base imponibile, in presenza di un fabbricato già dotato di rendita e sottoposto a un piccolo intervento di ristrutturazione, magari ai sensi della lettera c), dell’art. 3, dpr n. 380/2001, per «_ l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso_».

Dichiarazione Imu

Si parla «costantemente» della possibilità di evitare la presentazione della dichiarazione, valendo la vecchia dichiarazione Ici, ai sensi dell’art. 12-ter, dl n. 201/2011, sicuramente per i fabbricati posseduti alla data del 1° gennaio 2012 ma, onde evitare estenuanti (e forse vane) ricerche di modelli con allegata ricevuta, è consigliabile la ripresentazione (certamente possibile) del nuovo modello, tenendo conto anche di aver beneficiato a suo tempo (dal 2007) dell’esclusione dall’obbligo di presentazione per effetto dell’introdotta soppressione (parziale), di cui al comma 53, dell’art. 37, dl 223/2006, in presenza di atti già a conoscenza della Pubblica amministrazione (dichiarazione di successione, modello telematico dei notai, e così via).

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Ho visto quattro terremoti e racconto la mia esperienza.

In queste difficili ore per l’ Italia ma soprattutto per la regione dell’ Emilia Romagna, oltre alla solidarietà ( anche io ho fatto una piccola donazione ), voglio raccontare la mia esperienza sui terremoti.

Questo articolo  è tratto dal mio libro Personal Observations e dal capitolo “ Inside the earthquakes “.

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Erano le tre di notte del 19 agosto 1999 quando la faglia del Mar di Marmara in Turchia scivolò negl’ abissi terrestri per ben oltre dieci chilometri, rilasciando così un energia talmente violenta che distrusse buona parte delle zone densamente popolate e situate sulla fascia costiera.

L’ area Nord Anatolica venne fortemente offesa da una rottura di oltre novanta miglia che nei punti più vasti raggiunse la larghezza di sei metri, con un magnitudo 7,8 della scala Richter. Fu uno dei sismi più devastanti dell’ era moderna, simile come potenza a quello di San Francisco avvenuto all’ inizio del Novecento.

Gli studi dei geologi e sismologi hanno accertato che la paraclasi prima della zona epicentrale aveva sobbalzato per quasi quaranta minuti ma con un intensità molto bassa. La popolazione non avvertì un minimo sussulto e di conseguenza non ebbe nessuna possibilità di prepararsi una via di fuga. Come spesso accade in queste sciagure, immediatamente nacque un sentimento di solidarietà in mezzo al pianto, al dolore, alla morte e innalzandosi altissimo oltrepassò le accuse della gente contro lo Stato, il quale veniva considerato responsabile di  appalti truccati, di aver approvato piani regolatori con una cementificazione scriteriata e colpevole delle deficienze strutturali su cui gl’ edifici e gl’ impianti fognari erano stati costruiti.

Le cifre ufficiali del Governo di Ankara parlarono di oltre diciassettemila deceduti e più di trentamila feriti ma si presume che siano stati un numero superiore. Già sul seppellimento dei cadaveri ci furono delle risentite polemiche poiché si sospettava che fossero stati gettati nelle fosse comuni. A Izmit, Yalova, Bursa, Golcuk, Bolu, Adapazari, Sakarya, i rapporti esplicati nei mesi successivi hanno evidenziato nutrite colpe delle amministrazioni municipali. E’ emblematica la fotografia scattata da un elicottero del C. P. T. ( Civil Protection Turkish )sul centro di Golcuk dove l’ antica moschea era rimasta perfettamente intatta intanto che la zona urbana circostante aveva collassato al suolo.

Non era indispensabile salire tra cumuli e nembi per capire che sono stati commessi pesanti errori in un territorio da sempre considerato ad elevato pericolo sismico. Ad un occhio attento difficilmente sfuggiva che molte abitazioni furono fabbricate con materiali scadenti. Pilastri mal progettati, beton eccessivo che si sgretolava con facilità nei punti di debolezza mentre il complesso dei ferri annegati nel getto del conglomerato cementizio erano spesso di diametro ridotto.

“ Cardboard houses “ – case di cartone – le chiamano gli americani ma probabilmente saranno state rifatte uguali.

I maremoti, lo tsunami, le frane e gli uragani sono sempre esistiti ma con l’ avvento del secondo millennio sono diventati quasi parte integrante della nostra quotidianità. Non passa stagione che non succeda qualcosa di drammatico. A detta di diversi ricercatori è un segnale inquietante, il quale si è decisamente accentuato rispetto al passato. Il rapporto sulle calamità naturali stilato nel 2010 dal Dipartimento Usa ci fa notare che dal 1900 ad oggi i sismi superiori ai 1000 morti sono stati 118.

Le correlazioni tra terremoti e aumento della temperatura oppure con i test nucleari o la magnetostrizione, ( l’ attività solare e il campomagnetico esterno ), sono tuttora a livello di ipotesi e che non trovano delle conferme nelle approfondite ricerche che sono state attuate negli ultimi decenni.

La sismicità che è il valore insieme alla frequenza con cui si manifestano i terremoti, è una caratteristica fisica del pianeta. Sono poche le contromisure per combattere questi fenomeni: il costante monitoraggio del terreno, la prevenzione della vulnerabilità con costruzioni di alto livello qualitativo e in aree a basso rischio tellurico.

Dopo il cataclisma di Qazvin nel 1962, quello di Tabas e negl’ anni novanta nella valle di Rudbar, l’ Iran ha conosciuto un altra tragedia il 26 dicembre del 2003. Il terremoto di Bam ha una dinamica affine a quella anatolica, in piena notte, senza scampo per gl’ abitanti che dormivano. L’ epicentro è avvenuto a tredici chilometri dalla città, nel deserto salato di Dasht-e-Lut, ad una profondità di ottomila metri in un area sismica attiva che però non aveva riportato terremoti storici prima di questo terrificante evento.

La durata del movimento vibratorio è stata stimata tra i sette e dodici secondi in due travolgenti fasi. Magnitudo 6,6 e quindi inferiore a quello turco, ma pur sempre intenso poichè il picco registrato dall’ accelerometro arrivò fino a 0,98g.

Oltre alla perdita delle vite umane è andata praticamente distrutta un enorme eredità culturale, la Cittadella “ Arg e Bam “, decretata nel 2004 dall’ istituzione intergovernativa dell’ Unesco come Patrimonio dell’ Umanità.

Lo Zoorkhaneh ( uno ampio spazio per l’ esecuzione di sport tradizionali ), la Moschea del Profeta, i quartieri attigui, la Madrassa ( la scuola dei religiosi ), i torrioni adibiti a funzioni difensive e il sepolcro monumentale hanno patito ingenti danni. Un area strategica adagiata sul plateau mediorientale che ebbe il massimo splendore tra il VI e il X secolo. Anticamera dell’ Afghanistan e del Pakistan, Bam era un’ importante crocevia per il commercio delle sete e i tessuti, che poi nel corso dei secoli ha dovuto sopportare carestie e dominazioni, a cominciare da quelle persiana e ismailita.

Il sito archeologico è un’ eccezionale testimonianza delimitato da poderose muraglie che raggiungono i nove metri di altezza. Un raro esempio di insediamento fortificato, la cui peculiarità è lo strato di mattoni con il fango usato per edificarlo. Il paesaggio culturale di Bam è sicuramente l’ interazione fra Uomo e Natura dove il sistema d’ irrigazione ( Qanat ) formato da canali e tunnel ha saputo portare vita e sviluppo nel deserto.

In Iran la macchina dei soccorsi non fu imponente e neanche immediata. Nelle ore successive alla catastrofe il governo degli Ayatollah a causa della crisi interna e con l’ occidente, comunicò agli organi di stampa che rifiutava qualsiasi forma di aiuto credendo di potercela fare da soli o perlomeno con i paesi considerati amici.

“ Le questioni umanitarie non devono essere intrecciate con gli inveterati problemi che ci sono con gli Stati Uniti. Se ci sarà un sostanziale cambiamento da parte dell’ amministrazione americana, sia nei toni che nei comportamenti diplomatici, allora prenderemo in considerazione un nuovo sviluppo nelle nostre relazioni “.

Un discorso di propaganda e di pervicace ostilità in un periodo di notevole importanza per la nazione e per tutto il Medio Oriente. Le rivolte studentesche per le libertà civili erano ricominciate nelle piazze di Teheran, la repressione si faceva sempre più dura ed alcuni alleati dell’ ala riformista erano stati costretti a dimettersi dai seggi del Parlamento.

Due anni prima i terroristi di Al-Qaeda avevano colpito le torri gemelle di New York e George W. Bush, che nel frattempo aveva ordinato di invadere l’ Afghanistan, era convinto che nell’ attentato ci fosse una compartecipazione degl’ iraniani, mentre da pochi giorni le forze della coalizione avevano catturato il rais Saddam Hussein in Iraq.

Soltanto dopo la visita del Presidente Khatami a Bavarat e Bam insieme al Governatore della provincia di Kerman, avvenuta alla fine dell’ anno, si accorsero quanto era grande il disastro. Di fronte all’ incalzare degli improperi della folla, non bastarono le facili promesse mascherate dalla fede e così il regime fece un’ inversione di rotta aprendo le frontiere alle cooperazioni sanitarie internazionali.

Malgrado le notizie siano sporadiche e con poca possibilità di verifica, a distanza di diversi anni Bam ha avuto una lenta ricostruzione basata su un progetto di spostamento della città che sembra sia avvenuto soltanto parzialmente. Il lavoro di ripristino della Cittadella è garantito dalla supervisione dell’ Iranian Cultural Heritage Organization ma viene svolto dalla comunità scientifica internazionale e dalle università giapponesi, le quali hanno stanziato oltre un milione di dollari. Anche il Ministero dei Beni Culturali italiano ha fatto un investimento. Duecentocinquantamila euro ed ha inviato un gruppo di tecnici per il restauro e la messa in sicurezza della torre maggiore che è situata sulla cinta muraria sud-occidentale.

Purtroppo queste sciagure lasciano lacerazioni indelebili e spesso sono dimenticate dal mondo. Dall’ esposizione informativa di un’ equipe dell’ Earthquake Engineering Research Institute, i quali hanno analizzato a lungo la salute mentale e la condizione socioeconomica dei superstiti, si evince che la situazione umana è particolarmente preoccupante. La regione ha perduto la fonte di sostentamento che veniva dal turismo, la produzione artigianale è alquanto rallentata, mentre si sono incrementati i tassi della criminalità, della disoccupazione, dell’ uso di stupefacenti e dei suicidi.

Raccontare per immagini un sisma è un lavoro inusuale che ti cala in una realtà penosa. E’ fondamentale essere senziente e agire in punta di piedi per non disintegrare la dignità delle persone. D’ altra parte questo “ scomodo ruolo “ è obbligatorio per chi vuol fare informazione. Se sia giusto o no documentare avvenimenti angosciosi è un argomento mai risolto e che non spetta certamente a me a deciderlo, ma la nostra società nell’ era della comunicazione globale ha oramai annullato le distanze fisiche e culturali e quindi non ne può fare a meno.

Ho fotografato quattro terremoti ed avrei molti episodi da ricordare, tutti differenti. Però la sera che giunsi ad Izmit è quello che mi è rimasto più impresso nella memoria.

Quando stavo per entrare nel palazzo dell’ hockey su ghiaccio dove erano sistemati i cadaveri e le bare mentre il sistema di raffreddamento erogava il massimo della potenza per ritardarne la decomposizione, l’ addetto alla sorveglianza dandomi una mascherina per proteggermi dall’ insopportabile fetore e da possibili bacilli, guardandomi diritto negli occhi mi disse:

“ Te la senti ? “.

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Giappone, ancora un terremoto.

Un forte terremoto ha colpito al largo della costa nord-orientale del Giappone, ma non si prevede tsunami.

La US Geological Survey ha riferito che il terremoto è di magnitudo 6,1 ed è successo all’inizio del Giovedi cioè oggi in quanto il Giappone è avanti nove ore rispetto all’ Italia. 

E’ stato localizzato circa 107 km (66 miglia) a nord-est di Hachinohe con l’ epicentro ad una profondità di 40 chilometri (25 miglia).       

La nipponica agenzia Kyodo  News riferisce che il sisma ha scosso la prefettura di Aomori (stato) e in altre zone del nord-est del Giappone, ma non sono stati riportati anomalie nelle vicinanze delle centrali nucleari. Nessun allarme tsunami è stato rilasciato.       

Una massiccia magnitudo 9,0-terremoto e lo tsunami hanno devastato il litorale nord-orientale del Giappone nel marzo dello scorso anno, provocando circa 19.000 morti e danneggiando gravemente il Dai-ichi Fukushima una centrale nucleare.      

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Buon compleanno ad Emergency assieme alla storia di Gekmatullah.

Il 15 maggio 1994 – 18 anni fa – nasceva Emergency, per curare le vittime, “anzi le vittime civili dei conflitti, perché crediamo che chi fa le guerre abbia, in ogni caso, pesanti responsabilità. Come si spiegherebbe altrimenti che i civili inermi rappresentano oggi più del novanta per cento delle vittime di ogni conflitto?”. Così spiegavamo le ragioni di Emergency sul primo numero del nostro trimestrale.

Diciotto anni dopo abbiamo curato gratuitamente oltre 4 milioni e mezzo di persone, vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà. Abbiamo lavorato in 16 Paesi, aperto ospedali, centri pediatrici, centri di maternità, posti di primo soccorso, centri sanitari, centri di riabilitazione, poliambulatori, ambulatori mobili, un centro di cardiochirurgia.

Gekmatullah ha 12 anni. Abita lontano da Kabul, vicino al confine pakistano.

I suoi ricordi sono pochi e confusi: gli ultimi minuti a scuola, il percorso verso casa, un boato, le urla di altri ragazzini come lui, una nuvola di fumo, il forte dolore poi più nulla.

Lo abbiamo curato al nostro centro di Kabul. Gekmatullah ha l’omero sinistro fratturato e qualche bruciatura. Forse è stato un razzo, forse una mina. Di sicuro c’è solo che Gekmatullah è un’altra vittima di questa interminabile guerra.

Per donazioni, per visionare il lavoro dell’ associazione e per informazioni visita il sito – http://www.emergency.it

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Come si calcola l’ Imu. Un interessante approfondimento.

Tra i numerosi articoli sulla nuova Imu aggiungiamo anche questo che riteniamo interessante e esaustivo per il contribuente. Sono ancora in tanti quelli che stanno cercando di comprendere questa legge che andremo a pagare prossimamente.

Scritto a firma di Roberta Aiolfi dello Studio Artini situato nella città di Bergamo.

Ipsoa Editore e Pmi Microsoft – Tutti i diritti sono riservati.

Ulteriori approfondimenti si trovano sui siti internet dell’ Editore Ipsoa e Pmi Microsoft.

Come si calcola la nuova Imu ?

L’imposta municipale propria (IMU) doveva essere istituita a decorrere dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’ICI. Con la c.d. “manovra Monti” l’istituzione dell’IMU è stata anticipata, in via sperimentale, già con decorrenza dall’anno 2012. Il prossimo versamento dell’imposta sugli immobili avverrà quindi con l’IMU e non più con l’ICI, che è stata abrogata con effetto dal 1º gennaio 2012.

Presupposti dell’imposta

L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, di aree edificabili, terreni agricoli siti nel territorio dello Stato (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Soggetti passivi

Sono soggetti passivi dell’imposta municipale propria il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Base imponibile

La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato come di seguito specificato.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1º gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Moltiplicatore

Tipologia di fabbricati

160

?per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10

140

?per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5

80

?per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

80

?per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10

60

?per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013

55

?Per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1º gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
Per i fabbricati rientranti nella categoria D (opifici, fabbricati in genere, costruiti per specifiche esigenze di attività industriali e commerciali e non suscettibili di una diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni…) posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, non ancora iscritti in catasto, la base imponibile ai fini ICI si ottiene moltiplicando i costi di acquisizione e quelli incrementativi, contabilizzati al lordo delle quote di ammortamento, cos?` come risultanti dalle scritture contabili e distinti per anno di formazione, per i coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministero delle finanze. Alla data di pubblicazione non sono ancora stati emanati i coefficienti da utilizzare per il 2012.

Riforma fiscale

Si evidenzia che al momento di andare in stampa è in corso di studio una delega per la riforma fiscale che dovrebbe rivoluzionare i dati catastali. La delega dovrebbe, infatti, modificare la determinazione delle rendite catastali che dovrebbe avvenire non più in base ai vani, bens?` in base ai metri quadrati. Dovrebbero essere inoltre aggiornati i valori con un adeguamento rispetto alla realtà del mercato immobiliare.

Area fabbricabile

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1º gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità , alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Aliquota IMU

Le aliquote dell’IMU applicabili sono indicate nella tavola seguente:

?Aliquote

?Tipologia di fabbricati

Modifiche comunali

0.76%

?Aliquota base ?Possibilità da parte del comune di aumentare o diminuire l’aliquota sino a 0,3 punti percentuali

0.40%

?Abitazione principali e pertinenze ?Possibilità da parte del comune di aumentare o diminuire l’aliquota sino a 0,2 punti percentual

0.2%

?Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 ?Possibilità da parte del comune di ridurre l’aliquota sino a 0,1 punti percentuali

I Comuni possono, inoltre, ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società , ovvero nel caso di immobili locati. Si segnala, inoltre, che con una modifica apportata dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, è stata prevista la possibilità per i Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori.

Riforma fiscale

Si segnala che alla data di pubblicazione dell’articolo è in corso l’iter parlamentare per la conversione del D.L. di semplificazione fiscale (D.L. n. 16/2012) per il quale un emendamento in discussione prevede che il pagamento dell’acconto IMU sarà calcolato a giugno sulle aliquote base stabilite per legge. Successivamente un apposito D.P.C.M. stabilirà (presumibilmente entro fine luglio), sulla base del gettito della prima rata dell’imposta, le correzioni alle aliquote e detrazioni, in modo da raggiungere il gettito previsto per quest’anno. I comuni potranno quindi intervenire fino al 30 settembre per ritoccare aliquote e detrazioni.

Immobili esenti

Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonche´ gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Sono inoltre esenti dall’imposta (art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992):

i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;

i fabbricati destinati Costituzione, e le loro pertinenze;

i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’73, comma 1, lettera c), del TUIR (ovverosia gli enti pubblici e privati diversi dalle società , residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali 1 di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche´ delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Utilizzazione mista dell’immobile

L’art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, cos?` come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, specifica che qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione di cui sopra si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività . Alla restante parte dell’unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si rende necessaria l’effettuazione della variazione catastale (di cui ai commi 41, 42 e 44 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286). Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base alla suddetta variazione producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013.
Nel caso in cui non sia possibile effettuare la suddetta variazione catastale, a partire dal 1º gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze verranno stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale.

Detrazioni d’imposta

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione sopra indicata è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purche´ dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione

principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Le disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3-bis, D.Lgs. n. 504/1992). I Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Calcolo dell’imposta

L’ammontare dell’imposta si determina moltiplicando la base imponibile per l’aliquota prevista per lo specifico immobile, ed applicando le eventuali detrazioni d’imposta. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, comma 166, legge n. 296/2006).

Esempio di calcolo n. 1
Si supponga di avere la seguente situazione:[1] immobile: abitazione prima casa;possesso: 50% da due soggetti[1] mesi di possesso: 12;[1] rendita catastale: A/2 con rendita pari a 800 euro[1] figli a carico con età inferiore a 26 anni che dimora nell’immobile. 1 figlio[1] aliquota: nessuna modifica da parte del ComuneCalcolo:[1] base imponibile IMU = rendita 1.000 euro x 1,05 x 160 x 12/12 = 168.000IMU teorica = 168.000 x 0,40%x 50% di possesso = 336,00[1] Detrazione spettante per ciascun possessore = 200/2 + 50/2 = 125 euro[1] IMU dovuta per ciascun possessore = 336,00 – 125 = 211,00
Esempio di calcolo n. 2
Si supponga di avere la seguente situazione:immobile: abitazione tenuta a disposizione;possesso: 100%mesi di possesso: 12;rendita catastale: A/2 con rendita pari a 1.000 euroaliquota: nessuna modifica da parte del ComuneCalcolo:base imponibile IMU = rendita 1.000 euro x 1,05 x 160 x 12/12 = 168.000IMU dovuta = 168.000 x 0,76% = 1.276,80 ante arrotondamento
Esempio di calcolo n. 3
Si supponga di avere la seguente situazione:[1] immobile: terreno agricolo (senza iscrizione alla previdenza agricola);[1] possesso: 100%[1] mesi di possesso: 12;[1] reddito domenicale: 200 euro[1] aliquota: nessuna modifica da parte del ComuneCalcolo:base imponibile IMU = reddito domenicale 200 euro x 1,25 x 130 x 12/12 = 32.500IMU dovuta = 32.500 x 0,76% = 247,00


Dichiarazione

Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonche´ di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità.

Liquidazione coatta amministrativa e fallimento

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altres?`, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili (art. 10, comma 6, D. Lgs. n. 504/1992).

Versamento

I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Come precisato nella Nota 7 febbraio 2012 Ascotributi il tenore di tale previsione – che espressamente opera ‘‘in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446’’ – sembra far ritenere che il versamento tramite F24 sia l’unica modalità di pagamento dell’IMU. Conseguentemente dovrebbero ritenersi non più operative le altre modalità di versamento che, congiuntamente all’F24, erano finora previste per l’ICI. Il versamento tramite F24 è già previsto per l’ICI ed è regolamentato dal provvedimento 26 aprile 2007 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, i cui art. 6 e 7 dispongono, rispettivamente, che l’amministrazione finanziaria provvede ad accreditare giornalmente alle tesorerie comunali, concessionari o agenti della riscossione le somme riscosse con i modelli F24, nonche´ a trasmettere periodicamente un flusso informativo contenente il dettaglio delle informazioni relative alle somme riscosse.

Rettifiche

Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione o dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.
Contro l’avviso di liquidazione, l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso può essere proposto ricorso. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (art. 1, comma 163, legge n. 296/2006).

Modalità e termini per l’accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza (art. 1, commi 161 e ss., legge n. 296/2006)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche´ all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/ 1997.
Con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i Comuni possono introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato D.Lgs. n. 218/1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

Sanzioni

Le sanzioni amministrative previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 504/1992 e dal D.Lgs. n. 472/1997 sono:

Violazione

Sanzione

Omessa presentazione della dichiarazione Sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51 (1)
Tardiva presentazione La sanzione di cui sopra è ridotta ad 1/10 del minimo di quella prevista per la omissione della presentazione se la denuncia è presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni (1)
Infedele, inesatta o incompleta dichiarazione che ha determinato la liquidazione dell’imposta in misura inferiore a quella dovuta Sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta. Se le omissioni o gli errori riguardano elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258 (1)
?Omesso, parziale o tardivo versamento ?Soprattassa del 30% dell’ammontare dell’imposta non versata o versata in ritardo, ridotta ad 1/10 del minimo se il ritardo non supera 30 giorni (2), eventualmente ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo se il versamento viene effettuato entro 15 giorni.
Omessa o inesatta indicazione dei dati richiesti in dichiarazione, mancata restituzione entro 60 giorni di questionari inviati dai Comuni ed ogni altra violazione di obblighi non rilevanti ai fini del tributo Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258
(1) Sulle somme dovute a titolo di imposta e soprattassa, si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita da ciascun Comune, con il limite massimo di 3 punti percentuali, oltre al tasso di interesse legale pari al 2,50% con decorrenza dal 1º gennaio 2012.(2) E ad 1/8 se il versamento avviene entro un anno dall’omissione.

Ravvedimento operoso.

L’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997) trova applicazione anche in materia di IMU. In base alle regole generali, è possibile usufruire del ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Pertanto, in tema di IMU, la facoltà di ravvedimento è preclusa nel caso in cui l’Ufficio tributi del Comune abbia:

contestato la violazione;

invitato il contribuente ad esibire o trasmettere atti e documenti;

inviato questionari al contribuente.

Considerato che il tributo è di totale competenza comunale, va segnalato anche che i regolamenti comunali possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto dalla disciplina del ravvedimento, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione delle sanzioni.
Nel caso in cui il contribuente abbia omesso di versare tutta o parte dell’imposta dovuta, è possibile sanare la violazione versando in misura ridotta l’ordinaria sanzione pari al 30%. La sanzione è pari a:

3% (1/10 del 30%), se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine, eventualmente ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo (0,2% per ogni giorno di ritardo) se lo stesso viene eseguito entro 15 giorni;

3,75% (1/8 del 30%), se il versamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione o denuncia ICI relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa.

Per perfezionare il ravvedimento è necessario versare, oltre all’imposta omessa e le sanzioni ridotte, anche gli interessi calcolati su base giornaliera.
In base alle modifiche introdotte dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007), i singoli Comuni possono stabilire il tasso di interesse da applicare fino ad un massimo di 3 punti percentuali oltre il tasso di interesse legale (pari al 2,5% con decorrenza dal 1º gennaio 2012).

Rimborso

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

Imposta sul valore degli immobili situati all’estero.

A decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Il soggetto passivo dell’imposta è il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. L’imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche´ per il contenzioso, relativamente all’imposta in oggetto si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

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Il coraggio di affrontare il dolore più grande.

4 Maggio 2012 Commenti chiusi

Vi siete mai chiesti quale possa essere  il dispiacere più grande che una persona debba affrontare ?

In un epoca dove quasi ogni giorno c’ è qualcuno che si suicida perchè si ritrova in uno stato d’ indigenza oppure perchè si separa dalla moglie, io credo che questo pensiero sia diventato ricorrente dentro ognuno di noi.

Come umile Uomo, penso che la perdita di un figlio sia un trauma irreparabile, così crudele per un padre o una madre fino ad arrivare al punto di chiedere al Destino di sostituire con la fine di se stessi a quello che la sorte ci ha strappato via.

Una straordinaria canzone di molto tempo fà, diventata quasi un simbolo per l’ intensità che evoca nell’ esprimere l’ angoscia,  narra tra le sue strofe……..

” E la vita continua anche senza di noi che siamo lontani ormai….”.

Mai parole furono più vere poichè oltre il dolore e la morte  l’ essere umano ha il dovere di ritrovare il coraggio e le forze per continuare ad andare avanti e dare un senso alla vita stessa. Come dire: i più importanti insegnamenti nascono dalle più grandi sofferenze.

E’ stata presentata ieri sera a Firenze presso il Teatro Reims l’ Associazione ” Gruppo Nain ” ( http://www.grupponain.it ) che si prefigge di aiutare e dare accoglienza a chi si trova in questa terribile situazione.

La manifestazione denominata ” L’ Amore infinito ” ha visto la partecipazione di alcuni noti personaggi, tra cui Giovanni Galli ex portiere della Nazionale, e che già in passato ha scritto un libro su questa amara esperienza -

( http://gianlucafiesoli.blog.tiscali.it/2010/01/14/quando_la_vita_va_ai_supplementari__2029504-shtml/ ).

L’ associazione avrà una sua sede nel territorio fiorentino e un punto di ascolto nel quale ci si potrà incontrare e quindi chiedere aiuto soprattutto a livello psicologico.

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Quelle storie lungo la strada tra Sulaimaniya e Penjween……

4 Maggio 2012 Commenti chiusi

Lungo la strada tra Sulaimaniya e Penjween, le botteghe artigiane dei nostri ex pazienti

Bakir Sadiq e Abubakar sono due nostri ex pazienti ora falegnami. Bakir ha 40 anni, è sposato e ha 7 figli. «Voglio arrivare alla dozzina», dice ridendo. Abubakar ha 24 anni. Hanno aperto la loro bottega dopo aver seguito uno dei nostri corsi di formazione professionale. «La gente comincia a conoscerci, gli affari vanno bene» dicono mentre lavorano per ultimare un armadio.

Sul lato opposto della strada si trova la bottega di Farhad, 24 anni. Quando aveva 4 anni, Farhad è stato ferito gravemente alla gamba per lo scoppio di una mina con la quale stava giocando: il padre l’aveva portata a casa ignorando cosa fosse veramente. Nel 2011 è venuto al nostro Centro di Sulaimaniya, gli abbiamo applicato una protesi e proposto un corso di formazione in sartoria. Dopo soli 6 mesi di attività è molto contento: confeziona tra i 40 e i 50 vestiti da uomo al mese, soprattutto vestiti tradizionali curdi.

Fuori da tutte queste botteghe è esposto con orgoglio il logo di Emergency: finiti i corsi aiutiamo i neodiplomati ad aprire la loro attività.
Molte si ingrandiscono nel tempo, come la falegnameria di Abdul Raheem, che ora dà lavoro anche a uno dei suoi figli.

Nameeq, 47 anni, ha subito l’amputazione della gamba sinistra – anche lui a causa di una mina – e ora lavora come fabbro. «Il lavoro va bene e guadagno bene: posso mantenere la mia famiglia, mia moglie e i miei sette figli» ci dice. Poi esce dalla bottega e torna poco dopo con il figlio più piccolo e un’anguria che ci offre a fette. «Grazie, grazie per tutto quello che avete fatto per me».

Per maggiori informazioni visita il sito http://www.emergency.it

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La convalescenza di Husabullah.

 

” Nella provincia di Baghlan, a 7 ore di macchina da Kabul, vive Husabullah. Husabullah, 14 anni, stava tornando a casa dalla lezione di inglese quando un gruppo di persone al bordo della strada ha attirato la sua attenzione: erano arrivati tutti per aiutare la vittima di una mina appena esplosa. Proprio mentre Husabullah si stava avvicinando è esplosa un’altra mina: fortunatamente il ragazzo era lontano, ma una scheggia lo ha comunque ferito al piede. Il padre di Husabullah lo ha subito portato a Kabul, al nostro ospedale. Ora Husabullah trascorre tranquillo la convalescenza in compagnia di altri ragazzi, vittime delle mine come lui, e del nostro personale sanitario che lo accudisce.”

Per maggiori informazioni, donazioni e altro visita il sito http://www.emergency.it 

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Firenze, arriva la multa a strascico… e salata…

10 Aprile 2012 Commenti chiusi

Quante volte cercando un parcheggio ci siamo incavolati o addirittura abbiamo imprecato con
queste parole: “ Ma guarda questo coglione come ha lasciato la macchina !! ”.

Oppure se ci siamo soffermati per pochi attimi, per andare in lavanderia o
comprare il pane e quando siamo usciti dall’ esercizio sul vetro anteriore la
classica ricevuta rosa ci “ condanna “ ad un pagamento salato poiché l’ auto si
trovava in doppia fila nonostante il tentativo di convincimento ( andato
a vuoto) al vigile di turno.

“ Street control “ ovvero multe a strascico. L’ amministrazione comunale fiorentina ci
riprova. D’ altra parte non è un caso se qui paghiamo una delle Ici più esose
d’ Italia e che per lo stesso rimborso ci vuole un iter burocratico che fa
passare la voglia di chiederlo…….

Dopo la polemica per le multe ai disabili in carrozzina che percorrevano alcune vie del
centro accanto ai marciapiedi poiché gli stessi erano stretti oppure rotti, un
fatto che ha suscitato molto scalpore e sdegno sui media locali,  le cartelle di pagamento fasulle e molto
altro ancora, adesso questa nuova trovata tecnologica ci appare un pretesto per
tirar su quattrini.

Il servizio,  è stato presentato a Palazzo Vecchio dal Sindaco Matteo Renzi insieme ai vertici del Corpo Municipale  e permetterà di fare contravvenzioni a “ strascico “ a tutte le automobili parcheggiate in doppia fila con l’ obbiettivo
di risolvere l’ intralcio nelle strade cittadine.

Secondo i resoconti dell’ anno passato nel capoluogo toscano sono state elevate oltre
ottomila multe per le macchine in doppia fila. Circa il venti per cento del
totale di quelle effettuate per divieto di sosta.

Sembra che i fiorentini siano abbastanza restii a cercare parcheggi regolari e sia un “
vizietto “ alquanto diffuso quello di sostare in doppia fila con la scusante
che però Firenze ha un tessuto urbano che è rimasto fermo al Medioevo.

La moderna apparecchiatura sarà dotata di una telecamera a infrarossi la quale sarà montata sulle
vetture dei vigili che potranno usarla durante il loro lavoro.

Non dovranno nemmeno scendere di macchina poiché la telecamera con lo scorrimento riesce a
filmare il veicolo incriminato e memorizzare i numeri della targa.

L’ unico handicap di questa attrezzatura, se così lo vogliamo chiamare, è che la pattuglia

non dovrà superare la velocità dei cinquanta chilometri orari perchè le immagini risulterebbero poco nitide.

I filmati finiranno immediatamente in una banca dati e il proprietario del veicolo sarà
presto individuato per il successivo invio del verbale e della notifica che
giungerà nei termini di legge al luogo di residenza.

Il sistema di Street Control può funzionare in qualsiasi condizione
atmosferica, di giorno e di notte, e sarà operativa fin dai prossimi giorni.

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Notizie dall’ Helmand, South Afghanistan.

BOMBARDAMENTI IN HELMAND: EMERGENCY CHIEDE CHE I FERITI ABBIANO ACCESSO ALLE CURE.

Da alcuni giorni le forze Nato stanno bombardando il villaggio di Mirbandao, nella provincia di Helmand, nel Sud dell’Afghanistan.

Nella provincia, Emergency ha un ospedale per feriti di guerra a Lashkar-gah e tre Posti di primo soccorso.
Né l’ospedale, né il Posto di primo soccorso di Grishk, il più vicino alla zona dei bombardamenti, hanno ricevuto feriti.

Il nostro staff è stato informato dalla popolazione locale che l’area è completamente circondata e posti di blocco militari impediscono l’allontanamento dei feriti dalla zona dei combattimenti.

Tutto ciò costituisce un’aperta violazione del Diritto Umanitario Internazionale oltre a rappresentare un’offesa alla nostra coscienza civile.

Emergency chiede pertanto che venga aperto con la massima urgenza un corridoio umanitario per garantire l’evacuazione dei civili e il trasferimento dei feriti.

Per maggiori informazioni, donazioni, aiuti, visita il sito http://www.emergency.it   

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Nazeema, la storia di una fisioterapista afgana.

Nazeema, fisioterapista del nostro ospedale a Lashkar-gah

Nazeema è una fisioterapista afgana che lavora nel nostro ospedale di Lashkar-gah  da quasi un anno.

Vive da sola coi suoi 4 figli; suo marito è tossicodipendente e per questo è stato allontanato dalla famiglia.

Quando lavora, Nazeema lascia i figli dalla nonna o dalla mamma, ma il pensiero che possa loro accadere qualcosa non la abbandona mai: una volta suo marito ha fatto irruzione in casa tentando di rapirne uno.

A Nazeema piace il suo lavoro e spesso fa anche ore extra.

Un giorno Nazeema è arrivata in ospedale con un paio di scarpette da bambina. Le ha comprate per Quadermina, una bambina di 6 anni ricoverata in corsia perché colpita dall’esplosione di un ordigno che ha ucciso la madre e 6 fratelli.

Quando finisce il suo turno in ospedale, Nazeema studia: ce lo ha raccontato quando ci ha chiesto il permesso di uscire mezz’ora prima dal lavoro, per preparare gli esami di accesso alla classe superiore, l’ultima del ciclo di studi.

Nazeema ha le idee chiare sul suo futuro.

Per donazioni, informazioni, iscrizioni e il lavoro dell’ associazione visita il sito

http://www.emergency.it

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Lashkar-gah: una terapia intensiva che sembra un reparto pediatrico.

“Negli ultimi due giorni abbiamo ricevuto numerosi bambini: questa mattina la terapia intensiva sembra un reparto pediatrico.

Sono tutti ricoverati per ferite di guerra. Samiullah ha 2 anni, viene da Nadali ed è stato ferito da un proiettile. Adesso è in terapia intensiva: gli abbiamo applicato un drenaggio toracico, clinicamente sembra stabile.

Non conosciamo la dinamica esatta dell’incidente ma probabilmente è stato un colpo partito per errore da un’arma che il padre aveva in casa. Mohamed Nabi, 5 anni, viene anche lui da Nadali.

Colpito dalle schegge di un’esplosione, ha riportato ferite alla testa, alla coscia sinistra e all’inguine destro. Khatema ha 2 anni e, come Samiullah e Mohamed Nabi, è originaria di Nadali.

È stata colpita dalle schegge di un’esplosione, ha riportato ferite all’addome e una frattura all’avambraccio sinistro.

Ora è in condizioni stabili. Samiullah, Mohamed Nabi, Khatema: tutte vittime di una guerra che si perpetua da anni.”

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Per maggiori informazioni e donazioni visita il sito http://www.emergency.it

Port Sudan, arrivano i primi ricoveri.

Primi ricoveri al Centro pediatrico di Port Sudan: Yonis e Hadil

A fine dicembre abbiamo aperto il Centro pediatrico di Port Sudan, dove offriamo assistenza sanitaria gratuita ai bambini fino ai 14 anni. Nelle prime settimane di attività abbiamo visitato numerosi pazienti nei 3 ambulatori di cui è dotato il Centro; da domenica 22 gennaio abbiamo iniziato a ricoverare i pazienti più gravi.

Yonis ha 34 giorni e, a differenza del suo gemello, è debole e fortemente disidratato: capita frequentemente quando una madre si trova a doversi prendere cura di due bambini contemporaneamente.

Hadil è una bambina Beja – la tribù più numerosa nello stato del Red Sea, dove si trova il Centro. A 9 anni, Hadil pesa 8 chili: oltre alla grave malnutrizione, i nostri medici la stanno curando anche per una brutta polmonite.

Per maggiori informazioni, donazioni e quant’ altro visita il sito http://www.emergency.it

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Imu, dalla A alla Z.

Il regolamento Imu,(  Imposta Municipale Unica ) è  la nuova tassa sulla casa che tutti gli italiani devono pagare. Un decreto che è entrato in vigore con la riforma del federalismo fiscale e con il quale ha lo scopo di sostituire la vecchia Ici e Irpef.

Una legge che ha suscitato notevoli polemiche poiché non accontenta i contribuenti e soprattutto di difficile interpretazione almeno all’ inizio,  e che probabilmente subirà alcune correzioni nel prossimo futuro e quindi dovremo tenerci aggiornati.

 

Qui sotto un articolo  – IMU: dalla A alla Z – a firma di Girolamo Ielo – Ipsoa Editore e Pmi Microsoft – i diritti sono riservati.

Per maggiori informazioni e link diretto:

http://www.microsoft.com/business/it-it/Content/Pagine/news.aspx?cbcid=310

IMU: dalla A alla Z.

 L’art. 13, D.L. n. 201/2011, che contiene l’istituzione dell’Imposta municipale propria (IMU), ha subito significative modificazioni in sede di conversione. L’IMU avrebbe dovuto entrare in vigore con il 2014, ma il decreto Monti di inizio dicembre l’ha anticipata di due anni, in via sperimentale, con l’aggiunta di sostanziali modificazioni. Non è un’imposta a regime: la sua applicazione durerà un triennio (2012-2014); nel 2015 si avrà una IMU a regime, che, con molte probabilità, subirà correzioni rispetto a quella attuale.Accertamento

I Comuni possono introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso (conciliazione giudiziale) sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, contenente “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”.

I Comuni possono prevedere anche che il pagamento delle somme dovute sia effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

I Comuni procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17, D.Lgs. n. 472/1997.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.

Aliquote

L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%. I Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento . I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota è ridotta allo 0,2%. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%.

I Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 TUIR, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Base imponibile

La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato in base alle regole previste per l’ICI e quelle che seguono.

Contenzioso

Per quanto riguarda il contenzioso, l’art. 9, comma 7, D.Lgs. n. 23/2011 rinvia all’art. 15, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di ICI, in cui è detto che “contro l’avviso di liquidazione, l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all’ufficio tributario il Comune nei cui confronti il ricorso è proposto.”

Dal 1° aprile 1996 si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, contenente “Disposizioni sul processo tributario”. Per quanto riguarda le disposizioni contenute in questo decreto le più significative di carattere generale e per i tributi locali:

“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali [...]” (art. 2);

“le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione [...]” (art. 4);

“le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta” (art. 7); “Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l’ufficio del Ministero delle finanze o l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’ atto richiesto ovvero, se l’ufficio è un centro di servizio, l’ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso” (art. 10);

“l’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio” (art. 11);

il ricorso può essere proposto avverso: l’avviso di accertamento del tributo; l’avviso di liquidazione del tributo; il provvedimento che irroga le sanzioni; l’avviso di mora; gli atti relativi alle operazioni catastali; il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie (art. 19).

Detrazione

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione di 200 euro può essere elevata dai Comuni, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano al soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. I Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base di 200 euro, non può superare l’importo massimo di 400 euro.

Esenzioni

Sono confermate le esenzioni indicate nell’art. 9, D.Lgs. n. 23/ 2011. Per le esenzioni il legislatore opera in tal senso:

con specifica individuazione di talune esenzioni. Per gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti;

con il rinvio ad alcune esenzioni oggi previste per l’ICI. Sono le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i), D.Lgs. n. 504/1992.

Sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

L’esenzione(ad eccezione degli immobili statali) richiede che gli immobili siano nel proprio territorio e che siano destinati ai compiti istituzionali. Pertanto, gli immobili fuori da territorio e gli immobili non destinati a compiti istituzionali sono assoggettati all’imposta. Rispetto all’ICI non c’è più esenzione per gli immobili posseduti dalle Camere di commercio.

All’IMU si applicano, come detto, le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i), D.Lgs. n. 504/1992; sono quindi esenti:

i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (art. 7, comma 1, lettera b). In base alle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 40 e seguenti, D.L. n. 262/2006 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, legge n. 286/2006), nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Le unità immobiliari che, per effetto di questo criterio, richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro 9 mesi a partire dal 3 ottobre 2006. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.

i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, D.P.R. n. 601/1973 (art. 7, comma 1, lettera c). Il rimando del legislatore è riferito ai fabbricati, invece, l’art. 5-bis si occupa di “immobili con destinazione ad usi culturali”. L’esonero è da riferirsi agli immobili e non solamente ai fabbricati. Gli immobili dell’art. 5-bis sono quelli totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell’immobile. L’art. 5-bis cita altresì i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Anche per questi ultimi vi deve essere la mancanza di reddito;

i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 (libertà religiosa) e 19 (diritto di professare la propria fede religiosa) della Costituzione, e le loro pertinenze (art. 7, comma 1, lettera d). L’art. 2, legge n. 206/2003 stabilisce che gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari sono pertinenze degli edifici di culto. Per effetto di questa disposizione gli oratori sono esentati;

i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge n. 810/1929 (art. 7, comma 1, lettera e). Gli articoli richiamati contengono un lungo elenco di fabbricati, in genere, ubicati nel Comune di Roma;

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (art. 7, comma 1, lettera f);

i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge n. 104/1992, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento di dette attività (art. 7, comma 1, lettera g);

i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15, legge n. 984/1977 (art. 7, comma 1, lettera h). Nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 1993 (sul S.O. n. 53 alla G.U. 18 giugno 1993, n. 141) sono indicati i Comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h); se accanto all’indicazione del Comune non è riportata alcuna annotazione, l’esenzione opera sull’intero territorio comunale. Se, invece, è riportata l’annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con l’acronimo “PD”, l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; in questi casi, per l’esatta individuazione delle zone agevolate, occorre rivolgersi ai competenti uffici comunali.

gli immobili utilizzati dai soggetti (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana.

Gettito

E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze , nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Indeducibilità

L’IMU è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall’ IRAP.

Interessi

La misura annua degli interessi è determinata dal Comune nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

Istituzione

L’imposta è istituita ed applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale. L’istituzione è, quindi, prevista per legge. Non è obbligatoria, ai fini dell’esistenza del tributo, alcuna deliberazione da parte del Comune. In ogni caso il Comune provvederà ad alcuni atti fondamentali: l’istituzione dell’imposta, la determinazione delle aliquote, l’adozione del regolamento dell’imposta, la nomina del funzionario responsabile. L’imposta si applica, senza alcun intervento regionale, anche nei Comuni delle regioni a statuto speciale.

Modelli

L’art. 9, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011 dispone che con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita l’Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione e i modelli di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità. Per il versamento, le modalità saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Norme applicabili

L’IMU è disciplinata dall’art. 13, D.L. n. 201/2011, dagli articoli 8 e 9, D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili. Si applicano, altresì, alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 504/1992 (istitutivo dell’ICI), in quanto espressamente richiamati.

Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi, il contenzioso si applicano le disposizioni di cui all’art. 9, comma 7, D.Lgs. n. 23/2011. Questa disposizione stabilisce che per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15, D.Lgs. n. 504/1992 (disposizioni che riguardano l’ICI) e l’art. 1, commi da 161 a 170, legge n. 296/2006 (disposizioni che riguardano i tributi locali).

Si precisa che le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Norme abrogate

A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le seguenti disposizioni:

l’art. 1, D.L. n. 93/2008 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 126/2008), che disciplina l’esenzione ICI sulla prima casa;

l’art. 58, comma 3, (che disciplina la maggiorazione, fino a 500 euro, della detrazione ICI sull’abitazione principale);

le lettere d) (secondo cui i Comuni possono considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto), e) (secondo cui i Comuni possono considerare abitazione principale quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale, stabilendo il grado di parentela) ed h) (in virtù della quale i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà dell’ICI per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili) dell’art. 59, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997;

l’ultimo periodo dell’art. 8, comma 5 (riguardante la mancata emanazione della deliberazione dell’aliquota entro il termine di adozione del bilancio di previsione) e l’art. 9, comma 4 (riguardante le modalità che il Comune può stabilire, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per la corresponsione dell’imposta), del D.Lgs. n. 23/2011;

l’art. 23, comma 1-bis, D.L. n. 207/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009), in base al quale “deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricabili le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibile nel catasto fabbricati, per le quali ricorrerono i requisiti di ruralità”);

i commi 2-bis (in base a questa disposizione poteva essere presentata entro il 30 settembre 2011 domanda per il riconoscimento della ruralità degli immobili), 2-ter (in base a questa disposizione entro il 20 novembre 2011 l’Agenzia del Territorio doveva convalidale la certificazione presentata) e 2-quater (la disposizione stabiliva che con D.M. dovevano essere stabilite le modalità applicative) dell’art. 7, D.L. n. 70/2011.

Potestà regolamentare

E’ confermata la potestà regolamentare di cui agli articoli 52 e 59, D.Lgs. n. 446/1997.

Presupposto

Il presupposto dell’imposta è quello previsto per l’ICI (il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli). È assoggettata all’imposta l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Sono definite l’abitazione principale e le pertinenze dell’abitazione principale. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Riscossione

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione o dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Sanzioni

Per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da 51 a 285 euro. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Le sanzioni indicate per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia e per dichiarazione o denuncia infedele sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Valore immobili

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3, comma 48, legge n. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ( ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5). Questo moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3, comma 51, legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Versamento

L’IMU è un’imposta annuale. Per ogni anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in due di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il contribuente ha la facoltà di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale dei fabbricati rurali, l’IMU è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai Comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 336, legge n. 311/2004, salva l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28, R.D.L. n. 652/1939 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1249/1939) e successive modificazioni.

Il versamento dell’imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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