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Finanziaria 2010: le novità di carattere fiscale.

Un interessante articolo sulle ultime novità della Finanaziaria 2010 a firma di Massimo Gabelli e Roberta De Pirro – Pmi Microsoft e Ipsoa editore – Diritti riservati.

Finanziaria 2010: le novità di carattere fiscale.

Riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni, proroga per l’anno 2012 della detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per le ristrutturazioni e aumento delle risorse finanziarie disponibili per la concessione del credito d’imposta per la ricerca: le principali novità  della legge finanziaria per il 2010.

 

Sono queste alcune delle novità di carattere fiscale recate dalla legge del 23 dicembre 2009, n. 191 – c.d. legge finanziaria per l’anno 2010 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, n. 302, Supplemento Ordinario n. 243, tra le quali si annoverano anche:
a)il riconoscimento della facoltà a chi non ha sfruttato la possibilità di differire il pagamento del 20% dell’acconto IRPEF di recuperare la somma in più versata a novembre mediante la compensazione con altri debiti d’imposta e contributi nel modello F24;
b)la proroga per l’anno 2012 della detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie e passaggio da transitoria a definitiva dell’IVA agevolata al 10%;
c)la detassazione dei premi di rendimento, ossia riconoscimento dell’imposta sostitutiva del 10% sui premi di rendimento anche nell’anno 2010;
d)la modifica della disciplina inerente al recupero dei versamenti tributari e contributivi sospesi nei comuni abruzzesi colpiti dal terremoto.Acconto IRPEF
L’articolo 2, commi da 6 a 8 della Legge n. 191/2009 prevede che ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del D.L. del 23 novembre 2009, n. 168, (24 novembre 2009) avevano già provveduto al pagamento dell’acconto IRPEF, senza potersi quindi avvalere del differimento del versamento dell’importo pari al 20% dello stesso, dovuto per il periodo d’imposta 2009, spetta un credito d’imposta in misura corrispondente da utilizzare in compensazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, del D.Lgs. n. 241/1997.Per i soggetti, che invece si sono avvalsi della suddetta assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto, tenendo conto del differimento previsto dal predetto D.L. n. 168/2009.Quei sostituti d’imposta che al contrario non hanno tenuto conto di tale differimento nel calcolo dell’acconto di novembre, devono restituire le maggiori somme trattenute nell’ambito della retribuzione relativa al mese di dicembre 2009.Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d’imposta ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/1997.Agevolazioni per le ristrutturazioni
L’articolo 2, comm10 della Legge n. 191/2009 – modificando quanto disposto dall’articolo 1, comma 17 della Legge n. 244/2007 – proroga per gli anni 2010, 2011 e 2012, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di € 48.000 per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a)ad opere di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia;
b)ad interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge del 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2013.Il successivo comma 11 dell’articolo 2 della legge finanziaria per l’anno 2010 rende, inoltre, definitiva l’applicazione dell’IVA con aliquota al 10%, nel caso di prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge del 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.Detassazione del rendimento.
Apportando una modifica al disposto dell’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 185/2009, il comma 156, dell’articolo 2, della Legge n. 191/2009, dispone la proroga fino al 31 dicembre 2010 delle misure le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, previste dall’ articolo 2,comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

Secondo quanto dettato dalla predetta disposizioni, infatti, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, fino al 31 dicembre 2010, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

Abruzzo: recupero delle tasse sospese
L’articolo 2, comma 198 della legge finanziaria per l’anno 2010 interviene anche sulla disciplina relativa al recupero delle tasse sospese nei comuni abruzzesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009.

Detto comma prevede, infatti, che i tributi non versati siano corrisposti in rate mensili che passano da 24 a 60. Il versamento della prima rata è stato differito da gennaio a giugno 2010.

Rivalutazione terreni e partecipazioni
L’articolo 2, commi 229 e 230 della legge n. 191/2009 disciplina la riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni introdotta dalla legge n. 488/2001 (articoli 5 e 7) ed oggetto di successive modifiche normative.

Nello specifico, viene ampliato l’ambito di applicazione della norma in commento, dal momento che vengono inclusi nella rivalutazione agevolata i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2010, in luogo della precedente data fissata al 1° gennaio 2008.

Di conseguenza sono aggiornati i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva e per la redazione della perizia di stima, che vengono fissati al 31 ottobre 2010.

Credito d’imposta per la ricerca
Viene autorizzata l’ulteriore spese di 200 milioni di euro per l’anno 2010 e 2011 per il riconoscimento del credito d’imposta per spese per attività di ricerca di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Detta legge riconosce, infatti, alle imprese è attribuito un credito d’imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285 della legge n. 244/2007. La misura del 10% è elevata al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

Febbraio 2010.

Autore: Massimo Gabelli e Roberta De Pirro.

  1. 4 Febbraio 2010 a 19:02 | #1

    per il ripristino delle seconde case non se ne parla mai pur avemdo pagato tutte le tasse maggiorate come seconda casa.

  2. Blog Admin
    7 Febbraio 2010 a 17:07 | #2

    Si ma non solo per le seconde case, anche la questioni dei contratti nel pubblico impiego è stata scansata. Una Finanziaria, come tutti i dreceti discutibile e che non accontenta certamente una parte del Paese. Ma Berlusconi continua a dire che la crisi è quasi estinta……vedere il prossimo post, senza leggere i giornali.
    Saluti.

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